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Abruzzo: Legge Regionale 4/2003 (mod. LR 32/1994)
LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2003, n. 4
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31.5.1994, n° 32 recante: Nuove norme in materia di agriturismo
BURA n. 7 del 12 marzo 2003
Art. 1
Modifica al punto 2.2 dell'allegato A alla L.R. 32/94
1. Il terzo comma del punto 2.2 dell'allegato A alla L.R. 32/94 è così modificato: Nell'utilizzo degli ingredienti per la preparazione dei cibi devono essere rispettati i seguenti limiti di provenienza per quanto riguarda le materie prime: - 60% produzione aziendale, 40% se trattasi di aziende site in territorio montano; - 30% acquisto prodotti tipici regionali, esclusivamente da altri produttori agricoli singoli o associati; 50% se trattasi di aziende in territorio montano; - 10% quota di acquisto residua per prodotti utilizzabili dall'azienda.
Art. 2
Modifica al punto 2.4 dell'Allegato A alla L.R. 32/94
1. Al primo comma del punto 2.4 dell'allegato A alla L.R. 32/94 dopo la parola "Amministrativa" la frase "I prodotti possono essere venduti allo stato naturale o trasformati in proprio purché ricavati da materie prime prevalentemente aziendali." è sostituita con la frase: "E' ammessa la vendita agli ospiti e al pubblico di prodotti tipici tradizionali, biologici e artigianali, compreso il pane, prodotti in azienda, nel rispetto della normativa sanitaria sull’igiene e qualità degli alimenti".
2. I prodotti possono essere venduti allo stato naturale o trasformati in proprio.